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Registro presenze.
27/03/2009

Come indicato nella circolare n.3/2009, pubblichiamo il prospetto per comunicare le presenze mensili dei lavoratori.

Accertamenti tossicodipendenze in attività a rischio
01/10/2008
A decorrere dal mese di ottobre 2008  è stata data  attuazione  al  provvedimento secondo cui i lavoratori adibiti a particolari attività ritenute a rischio devono essere sottoposti a visita medica per escludere l’uso di sostanze stupefacenti.

Tra le lavorazioni ritenute a rischio ed elencate dalla legge si segnala:
  • la guida di automezzi per la quale è richiesta la patente C (o superiore);
  • l’utilizzo di macchine di movimentazione terra;
  • l’utilizzo di macchine di movimentazione merci.

Tali controlli devono essere svolti:
  • dopo  aver  assunto  il lavoratore  e  prima   di  adibirlo  ad  una  delle attività ritenute a rischio;
  • in caso di mutamento delle mansioni  ove   la   nuova  attività   sia   tra  quelle  ritenute a rischio;
  • con cadenza periodica annuale.

E’ necessario attendere il risultato negativo delle analisi prima che il nuovo assunto possa iniziare a svolgere la propria attività lavorativa.
Nel caso in cui il lavoratore trovato positivo a tali controlli sia già in forza dovrà essere sospeso dall’attività che svolgeva, ed eventualmente adibito ad altra, comunque un esito positivo di tale esame non potrà determinare il licenziamento del lavoratore.

Per il datore di lavoro che non rispetta gli obblighi previsti in materia di controlli sull’assunzione di sostanze stupefacenti è prevista la pena dell’arresto da 2 a 4 mesi o la sanzione da € 5.164,57 a € 25.822,85.
Comunicazione preventiva all’Inail dei dati dei soci, del coniuge, dei figli e dei coadiuvanti familiari
30/09/2008
L'Inail con la nota del 25 agosto 2008 comunica che, a seguito dell’abrogazione del libro matricola e del venir meno dell’obbligo di registrazione nel libro paga dei dati dei soci, del coniuge, dei figli e dei familiari coadiuvanti, dal 18 agosto 2008 (data di entrata in vigore del D.M. 9 luglio 2008) vige l’obbligo di preventiva comunicazione dei dati degli stessi all’Inail.

Pertanto, i datori di lavoro, anche artigiani, sono tenuti alla denuncia nominativa all’Inail, prima dell’inizio dell'attività lavorativa, delle seguenti categorie di persone, (qualora le stesse non siano oggetto della comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro):
  • collaboratori e coadiuvanti delle imprese familiari;
  • coadiuvanti delle imprese commerciali;
  • soci lavoratori di attività commerciale e di imprese in forma societaria.

L’Inail ha inoltre precisato che rimangono esclusi dall’obbligo di inviare la denuncia nominativa i titolari artigiani, in quanto si vuole evitare una duplicazione di adempimenti dal momento che questi soggetti sono già tenuti a comunicare il proprio codice fiscale e gli altri dati contenuti nel modello DNA nella denuncia di inizio attività.
Libro unico: iscrizione lavoratori in somministrazione
15/09/2008
Con la circolare n. 20/2008, il Ministero fornisce importanti chiarimenti riguardo al contenuto del nuovo libro unico.
In tale circolare è espressamente indicato che le registrazioni sul libro unico del lavoro sono obbligatorie per la generalità dei lavoratori subordinati inseriti nell’organizzazione dell’impresa, oltre che per:
  • le collaborazioni coordinate e continuative;
  • le collaborazioni coordinate e continuative a progetto;
  • le collaborazioni coordinate e continuative occasionali (cd. “mini-co.co.co.”);
  • l'associazione in partecipazione con apporto di lavoro.


L'obbligatorietà della registrazione nel libro unico riguarda anche i lavoratori in somministrazione (che quindi risulteranno iscritti sia nel libro unico dell’utilizzatore che in quello dell’agenzia per il lavoro che li assume).

Libro unico: modalità di tenuta ed esibizione.
18/08/2008
Secondo quanto previsto dal Ministero del Lavoro, tre sono i sistemi utilizzabili per la tenuta e conservazione del Libro unico:
  • elaborazione e stampa in modo meccanografico su fogli mobili a ciclo continuo;
  • stampa laser;
  • su supporti informatici;

Conseguentemente non è possibile tenere e compilare il libro unico nella forma cartacea.

Un importante cambiamento riguarda il luogo di tenuta e conservazione del Libro unico.
Infatti, non dovrà più essere tenuto nel “luogo in cui si esegue il lavoro” ma potrà essere tenuto in modo alternativo:
  • presso la sede legale dell’impresa (da intendersi la sede in cui è presente il centro degli interessi amministrativi dell’azienda);
  • presso lo studio del consulente del lavoro o di altro professionista abilitato;

In caso di accesso ispettivo nei luoghi di lavoro di azienda con più unità produttive, il datore di lavoro deve tempestivamente esibire il Libro unico anche a mezzo fax o a mezzo posta elettronica.

Il decreto legge prevede, quindi, la facoltà per le aziende di affidare il libro unico allo studio di consulenza, previa comunicazione alla Direzione Provinciale del Lavoro.
In tal caso non è più previsto l'obbligo di averne una copia in azienda.
Inasprimento sanzioni per assunzione di lavoratori stranieri irregolari
04/07/2008
Il Decreto legge 92/2008, noto come “pacchetto sicurezza”, prevede un inasprimento delle sanzioni precedentemente indicate dalla Legge Bossi-Fini.

In particolare, l’articolo 5, prevede per il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze dei lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno (ovvero con permesso scaduto senza richiesta di rinnovo, oppure, revocato o annullato) la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.
Con questa modifica si viene quindi a configurare tale fattispecie penale come delitto e non più come contravvenzione.

Inoltre, sempre l'articolo 5,   prevede un nuovo reato stabilendo che  chiunque, a titolo oneroso, dia in alloggio ad uno straniero, privo del permesso di soggiorno, un immobile  è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni .
Con la condanna c'è la confisca dell'immobile ceduto, salvo che questo appartenga a persona estranea al reato.
Decreto Flussi 2008
16/06/2008
Risulta in via di definizione il nuovo decreto flussi 2008. Secondo alcune indiscrezioni l’accordo dovrebbe prevedere, analogamente all’anno precedente, centosettantamila ingressi. La priorità sarà data soprattutto alle colf e badanti per le quali saranno riservate il maggior numero di quote (circa centomila), e per i cittadini provenienti da Paesi che hanno siglato accordi con l’Italia.
La novità principale, contenuta nel nuovo decreto sembra essere quella di adottare criteri restrittivi per valutare le domande provenienti da datori di lavoro stranieri. Appare infatti probabile che qualora un datore di lavoro straniero volesse presentare una richiesta d’ingresso per un lavoratore extracomunitario, debba obbligatoriamente essere in possesso di un permesso per soggiornanti di lungo periodo. Questo accorgimento dovrebbe essere adottato poiché alcuni datori di lavoro stranieri cercavano di far entrare in Italia un proprio familiare o conoscente attraverso l’utilizzo dei flussi.
Come già ribadito in precedenza, il contenuto di questo nuovo decreto flussi non è ancora stato stabilito in via definitiva, si rimane pertanto in attesa di ricevere aggiornamenti in merito.